Art. 11.

      1. Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero, sia di ruolo che nominato per chiara fama, e gli addetti culturali, salvo l'addetto di cui all'articolo 10, sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo e contabile, nelle locali strutture diplomatiche. Essi sono tenuti a coordinarsi con tali strutture tenendo conto che la rappresentanza legale della Repubblica spetta all'ambasciatore o al diplomatico più alto in grado nel luogo in cui opera l'Istituto italiano di cultura all'estero o in cui l'addetto culturale svolge le sue funzioni.
      2. Dal punto di vista dei programmi, dei criteri, della organizzazione del lavoro e dei relativi bilanci preventivi e consuntivi, gli Istituti italiani di cultura all'estero e chi li rappresenta, nonché gli addetti culturali, nei luoghi in cui essi operano, ricevono istruzioni relativamente alla loro complessiva attività dal Dipartimento. Ad esso inviano proposte di programmazione e di intervento che devono essere approvate dal Dipartimento insieme ai bilanci; al Dipartimento essi rendono conto tramite rapporti semestrali.
      3. In caso di contestazione o dissenso sul posto, il capo della delegazione diplomatica italiana ha la responsabilità immediata della decisione. Egli è tenuto comunque

 

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ad informare al più presto il capo del Dipartimento, motivando le ragioni del dissenso e proponendo la soluzione della situazione contestata. A sua volta il direttore dell'Istituto italiano di cultura all'estero o l'addetto culturale espone al capo del Dipartimento le sue ragioni documentate e si attiene alla decisione finale del consiglio di amministrazione del Dipartimento.